Assegno di Ricollocazione: cos’è e come funziona

L’articolo 23 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 introduce una misura di politica attiva, denominata ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONEper i percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi, spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.

A coloro che ne facciano richiesta al centro per l’impiego presso cui hanno sottoscritto il patto di servizio, ovvero mediante la procedura telematica di cui all’articolo 20, comma 4, è riconosciuto l’assegno individuale di ricollocazione, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l’impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell’articolo 12 del citato Decreto Legislativo n. 150 del 2015.

Il servizio è richiesto, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell’assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l’intero ammontare dell’assegno. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato.

Il servizio di assistenza alla ricollocazione prevede:

L’affiancamento di un tutor al soggetto destinatario dell’assegno;

Un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa;

L’assunzione dell’onere del destinatario dell’assegno di svolgere le attività individuate dal tutor e di accettare una offerta di lavoro congrua;

L’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’Anpal il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività proposte nell’ambito del servizio, o di una offerta di lavoro congrua, al fine dell’attuazione dei meccanismi di condizionalità di cui all’articolo 21, commi 7 e 8 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015;

La sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

L’articolo 23 prescrive anche una stretta sinergia tra i soggetti accreditati e i centri dell’impiego, in particolare, in caso di utilizzo dell’assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, quest’ultimo è tenuto a darne immediata comunicazione al centro per l’impiego che ha rilasciato l’assegno di ricollocazione che provvede ad aggiornare il patto di servizio.

Non tutti i disoccupati, hanno diritto all’assegno, ma solo i percettori di NASpi da più di quattro mesi.

Il destinatario può liberamente scegliere se usufruire di tale servizio di assistenza presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi dell’articolo 12 del citato Decreto Legislativo n. 150 del 2015.

I disoccupati percettori di NASpI da più di quattro mesi, già impegnati in misure di politica attiva analoghe (solitamente denominate contratto di ricollocazione, assegno di ricollocazione, accompagnamento al lavoro o dote lavoro) erogate dalle Regioni e Province Autonome non potranno partecipare alla sperimentazione dell’Assegno di ricollocazione, per tutta la durata dell’erogazione della misura regionale.